In Italia, il Sistema Nazionale di Istruzione prevede l’esistenza di scuole statali e di scuole private; le scuole private possono essere riconosciute come paritarie rispetto alla scuola statale, se rispettano un insieme di requisiti previsti dalla legge.
Più specificamente le scuole paritarie sono “istituzioni scolastiche non statali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia”.
Lo status di “scuola paritaria” comporta la l’equiparazione con la scuola statale “a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale”.
Quindi dal punto di vista della didattica e della “validità” del percorso di studi, la scuola paritaria è del tutto equivalente a quella pubblica, compresa la capacità di rilasciare autonomamente titoli di studio legalmente riconosciuti, come per esempio il diploma di scuola media o quello di maturità.
Proprio per quanto detto sopra, secondo l’ordinamento vigente, il termine “scuola privata” è un po’ ingannevole; infatti tra la scuola pubblica e quella privata paritaria le uniche differenze riguardano la gestione della scuola stessa: gestione statale per le prime, gestione privata (enti) per le seconde; invece nel caso di una scuola privata non paritaria, la principale differenza è l’incapacità di rilasciare autonomamente titoli di studio con valore legale.
La legge di riferimento che istituisce la parità scolastica è la Legge 10 marzo 2000, n. 62; è possibile avere una panoramica aggiornata sulla legislazione della parità scolastica nel sito della FIDAE, consultabile attraverso questo link.